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34^ edizione di Goletta Verde e Goletta dei laghi

La tappa in Puglia si chiude con i dati del monitoraggio delle acque svolto lungo la costa e sul lago di Varano. Solo 2 punti su 23 campionati risultano oltre i limiti di legge. I dati sulle microplastiche nel lago di Varano

 

BARI - Dei 23 punti monitorati sulla costa pugliese e sul lago di Varano, solo 2 risultano oltre i limiti di legge, entrambi giudicati "fortemente inquinati". Nel mirino ci sono sempre canali e foci, i principali veicoli con cui l'inquinamento microbiologico arriva in mare, causato da cattiva depurazione o scarichi illegali.
 

È in sintesi quanto rilevato lungo le coste pugliesi dal team di tecnici e volontari di Goletta Verde e Goletta dei Laghi, le campagne di Legambiente dedicate al monitoraggio e all'informazione sullo stato di salute delle acque italiane.
 

«Restano alcune criticità sui tratti di mare interessati dalle foci di fiumi e canali, ma nel complesso siamo soddisfatti dell'esito dell'analisi di Goletta Verde – commenta Francesco Tarantini, presidente di Legambiente Puglia. Gli interventi infrastrutturali attuati dalla Regione Puglia e volti al miglioramento del comparto depurativo stanno contribuendo a migliorare lo stato di salute del nostro mare. Non è un caso che anche quest'anno la Puglia sia sul podio nella classifica di Guida Blu per numero di vele. A ciò sia affianca il monitoraggio delle acque lacustri, i cui dati non hanno evidenziato criticità».
 

Per la prima volta quest'anno la Goletta non segue il classico itinerario coast to coast a bordo dell'imbarcazione, che si prende una pausa nel rispetto delle restrizioni per il distanziamento fisico imposto dalla pandemia. Il viaggio ideale lungo la Penisola vive infatti di una formula inedita, ma che ugualmente punta a non abbassare la guardia sulla qualità delle acque e sugli abusi che minacciano le coste italiane. La 34esima edizione di Goletta Verde ha come partner principali CONOU, Consorzio Nazionale per la Gestione, Raccolta e Trattamento degli Oli Minerali Usati, e Novamont, azienda leader a livello internazionale nel settore delle bioplastiche e dei biochemicals. Partner sostenitore è invece Ricrea, Consorzio nazionale per il riciclo e il recupero degli imballaggi in acciaio. La campagna 2020 è inoltre realizzata con il contributo di Fastweb. Media partner è La Nuova Ecologia.
 

Legambiente sottolinea che il monitoraggio di Goletta non intende sostituirsi ai controlli ufficiali, ma punta a scovare le criticità ancora presenti nei sistemi depurativi, prendendo in considerazione i punti scelti in base al "maggior rischio" presunto di inquinamento, individuati dai circoli locali e dai cittadini attraverso il servizio di segnalazione SOS Goletta. Foci di fiumi e torrenti, scarichi e piccoli canali che spesso troviamo sulle spiagge sono i veicoli principali di contaminazione batterica dovuta alla insufficiente depurazione dei reflui urbani o agli scarichi illegali che, attraverso i corsi d'acqua, arrivano in mare. Le località costiere, inoltre, sono spesso oggetto di problematiche che si estendono fino ai comuni dell'entroterra. La denuncia sulle carenze depurative da parte di Legambiente ha l'obiettivo di superare questo deficit cronico, anche per tutelare il turismo e le eccellenze dei territori. Il monitoraggio delle acque pugliesi è stato effettuato dal 14 luglio al 5 agosto scorsi dai volontari dell'associazione.
 

I parametri indagati sono microbiologici (Enterococchi intestinali, Escherichia coli) e sono considerati "inquinati" i campioni in cui almeno uno dei due parametri supera il valore limite previsto dalla normativa sulle acque di balneazione vigente in Italia (Dlgs 116/2008 e decreto attuativo del 30 marzo 2010) e "fortemente inquinati" quelli in cui i limiti sono superati per più del doppio del valore normativo.
Il dettaglio delle analisi di Goletta Verde
I due punti "fortemente inquinati" sono il punto a mare di fronte la foce del Canale di Ponente a Barletta e il punto alla foce del Canale Reale a Torre Guaceto nel Comune di Carovigno (Br). Gli altri 19 punti risultano entro i limiti di legge.
 

In provincia di Foggia è stato monitorato il punto sulla spiaggia di Torre Mileto nel Comune di San Nicardo Garganico.
 

In provincia di BAT i punti entro i limiti sono 5: il punto alla foce del torrente Carmusina, nella riserva naturale di Saline nel Comune di Margherita di Savoia, il punto sulla spiaggia sul lungomare Colombo sempre nel Comune di Margherita di Savoia, il punto in spiaggia in località Monastero nel Comune di Trani e il punto sulla spiaggia Matinelle sempre a Trani.
 

In provincia di Bari i punti risultati entro i limiti sono il punto sulla spiaggia in località Fiera del Levante a Bari, il punto sulla spiaggia Lama Monachile a Polignano a Mare e il punto sulla spiaggia Cala Porto Rosso a Monopoli.
 

I 2 punti entro i limiti monitorati in provincia di Brindisi sono il punto in mare di fronte la foce del canale Posticeddu e il punto sulla spiaggia della Provincia in località Giancola a Brindisi.
 

A Lecce e provincia sono 4 i punti analizzati risultati entro i limiti: il punto sulla spiaggia libera nella riserva naturale Le Cesine di Vernole, il punto sul canale di scarico nella Marina di Leuca e Castrignano del Capo, il punto in mare sulla punta dell'Aspide a Nardò e il punto sulla spiaggia libera Le Dune a Porto Cesareo.
 

In provincia di Taranto sono 4 i punti monitorati: il punto sulla spiaggia della Commenda a Muraggio, il punto sulla spiaggia Lido Azzurro a Taranto, il punto sulla spiaggia libera Montedarena a Pulsano e il punto sulla foce del fiume Lenne a Palangiano.
 

Comune
PV
Località
Punto
GIUDIZIO
San Nicandro Garganico
FG
Torre Mileto
Spiaggia libera - Torre mileto
Entro i limiti
Margherita di Savoia
BAT
Riserva Naturale di Salina
Foce del Torrente Carmusina
Entro i limiti
Margherita di Savoia
BAT
Margherita di Savoia
Spiaggia presso Lungomare C. Colombo-Belvedere
Entro i limiti
Barletta
BAT
Litoranea di Ponente
Mare fronte foce canale di Ponente
Fortemente inquinato
Trani
BAT
Monastero
spiaggia
Entro i limiti
Trani
BAT
Matinelle
Molo a dx su spiaggia Matinelle
Entro i limiti
Bisceglie
BAT
Salsello
Spiaggia lungomare incrocio Mauro Dell'Olio
Entro i limiti
Bari
BA
Fiera del Levante
Spiaggia libera lato San Francesco
Entro i limiti
Polignano a Mare
BA
Polignano a Mare
Spiaggia Lama Monachile
Entro i limiti
Monopoli
BA
Monopoli
Spiaggia Cala Porto Rosso
Entro i limiti
Carovigno
BR
Torre Guaceto
Foce Canale Reale
Fortemente inquinato
Brindisi
BR
Litorale Apani
Mare fronte Foce canale c/da Posticeddu
Entro i limiti
Brindisi
BR
Giancola
Spiaggia della Provincia
Entro i limiti
Vernole
LE
Riserva Naturale Le Cesine - Vernole
Spiaggia libera su SP 366 km 9
Entro i limiti
Castrignano del capo
LE
Marina di Leuca
Canale di scarico
Entro i limiti
Nardò
LE
Santa Caterina/Santa Maria
Mare Punta c/o punta dell'aspide
Entro i limiti
Porto Cesareo
LE
Le Dune
Spiaggia Libera Le Dune
Entro i limiti
Maruggio
TA
Campo Marino di Maruggio
Spiaggia della Commenda
Entro i limiti
Taranto
TA
Marina di Taranto
Lido Azzurro
Entro i limiti
Pulsano
TA
Baia Montedarena
Spiaggia libera Montedarena
Entro i limiti
Palagiano
TA
Spiaggia Pino di Lenne
Foce fiume Lenne

Entro i limiti

Il dettaglio delle analisi di Goletta dei Laghi
I tecnici di Goletta dei laghi hanno analizzato in provincia di Foggia il punto inciso con Foce varano (località Foce Varano a Cagnano Varano) e il punto Ex Idroscalo Militare "Ivo Monti" (località Lago di Varano a Cagnano Varano), ambedue risultati entro i limiti di legge.

Il monitoraggio scientifico
I prelievi e le analisi di Goletta Verde vengono eseguiti da tecnici e volontari di Legambiente. L'ufficio scientifico dell'associazione si è occupato della loro formazione e del loro coordinamento, individuando laboratori certificati sul territorio. I campioni per le analisi microbiologiche sono prelevati in barattoli sterili e conservati in frigorifero, fino al momento dell'analisi, che avviene lo stesso giorno di campionamento o comunque entro le 24 ore dal prelievo. I parametri indagati sono microbiologici (enterococchi intestinali, escherichia coli). Il numero dei campionamenti effettuati viene definito in proporzione ai Km di costa di ogni regione.
 

LEGENDA
Facendo riferimento ai valori limite previsti dalla normativa sulle acque di balneazione vigente in Italia (Dlgs 116/2008 e decreto attuativo del 30 marzo 2010) i giudizi si esprimono sulla base dello schema seguente:
INQUINATO = Escherichia Coli >500 UFC/100mle/o Enterococchi intestinali >200 UFC/100 ml per le acque marine. Escherichia Coli >1000 UFC/100mle/o Enterococchi intestinali >500 UFC/100 ml per le acque dolci.


FORTEMENTE INQUINATO = Escherichia Coli >1000 UFC/100ml e/o Enterococchi intestinali >400 UFC/100 ml per le acque marine. Escherichia Coli > 2000 UFC/100mle/o Enterococchi intestinali >1000 UFC/100 ml per le acque dolci.


Permangono le criticità sulla cartellonistica informativa rivolta ai cittadini che, nonostante sia obbligatoria ormai da anni per i Comuni, non viene ancora rispettata. Indicazioni che hanno la funzione di divulgare al pubblico la classe di qualità del mare e i dati delle ultime analisi. In generale c'è una scarsa attenzione all'informazione ai bagnanti in quanto sono stati rinvenuti i cartelli sulla qualità solo in 7 delle 19 aree definite balneabili dal Portale Acque del Ministero della Salute.


La tappa sul Lago di Varano di Goletta dei Laghi è stata l'occasione anche per presentare i dati relativi al monitoraggio della presenza di microplastiche nelle acque dei laghi realizzato anche nell'edizione 2019 grazie alla collaborazione con ENEA e IRSA/CNR. Nel lago di Varano sono stati prelevati 2 campioni, la media rilevata è pari a 30.067 particelle per chilometro quadrato di superficie.


Le microplastiche raggiungono l'ambiente attraverso le acque di scarico domestiche e industriali, il dilavamento, il deflusso superficiale, le deposizioni atmosferiche e la frammentazione di rifiuti più grandi. Si tratta di un inquinante complesso, fatto di materiali che possono variare in composizione chimica, forma, struttura e dimensione. Gli impatti sull'ambiente sono rilevanti, ma ancora poco conosciuti per quel che riguarda le acque interne.


Anche per l'edizione 2020 il CONOU, il Consorzio Nazionale per la Gestione, Raccolta e Trattamento degli Oli Minerali Usati, affianca, in qualità di partner principale, le campagne estive di Legambiente, Goletta Verde e di Goletta dei Laghi. Nel 2019 il CONOU ha provveduto in Puglia alla raccolta di 9.202 tonnellate di olio lubrificante usato, un dato in crescita rispetto all'anno precedente in cui il totale raccolto è stato pari a 8.560 tonnellate. L'olio minerale usato è un rifiuto pericoloso che, se smaltito impropriamente, può determinare gravi effetti inquinanti. Se gestito e rigenerato correttamente, può diventare una risorsa preziosa che torna a nuova vita sotto forma di basi lubrificanti.


"Preservare l'integrità degli ecosistemi acquatici è un obiettivo centrale per il CONOU, impegnato da 36 anni ad evitare che un rifiuto pericoloso come l'olio lubrificante usato possa danneggiare mari e laghi. Basti pensare che, dall'inizio della sua attività, il Consorzio ha salvato dall'inquinamento una superficie grande due volte il mar Mediterraneo" dichiara Paolo Tomasi, Presidente del CONOU.


Dal 1984 a oggi il CONOU ha raccolto 6 milioni di tonnellate di olio usato, avviandone a rigenerazione 5,3 milioni e consentendo così la produzione di 3 milioni di tonnellate di olio rigenerato e un risparmio sulle importazioni di petrolio di circa 3 miliardi di euro. Sotto la guida del Presidente Tomasi dal 2003, ha continuato la sua progressione di eccellenza diventando un esempio virtuoso di economia circolare, collocando l'Italia ai massimi livelli europei e internazionali. Traguardi che sono stati raggiunti anche grazie a una continua e capillare attività di formazione e informazione svolta sul territorio, allo scopo di sensibilizzare e sostenere ogni anello della catena in grado di contribuire al successo della filiera e alla circolarità 100% (di raccolta e rigenerazione) di cui oggi essere fieri.

 

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Individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei cookie - 8 maggio 2014
(Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 126 del 3 giugno 2014)

Registro dei provvedimenti
n. 229 dell'8 maggio 2014

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vice presidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTA la direttiva 2002/58/CE del 12 luglio 2002, del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche;

VISTA la direttiva 2009/136/CE del 25 novembre 2009, del Parlamento europeo e del Consiglio, recante modifica della direttiva 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in  materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica, della direttiva 2002/58/CE relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche e del regolamento (CE) n. 2006/2004 sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa a tutela dei consumatori;

VISTO il decreto legislativo 28 maggio 2012, n. 69 "Modifiche al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante codice in materia di protezione dei dati personali in attuazione delle direttive 2009/136/CE, in materia di trattamento dei dati personali e tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche, e 2009/140/CE in materia di reti e servizi di comunicazione elettronica e del regolamento (CE) n. 2006/2004 sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa a tutela dei consumatori" (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 maggio 2012 n. 126);

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196, di seguito "Codice") e, in particolare, gli artt. 13, comma 3 e 122, comma 1;

VISTA la precedente deliberazione del Garante recante "Avvio di una consultazione pubblica ai sensi dell'art. 122 volta ad individuare modalità semplificate per l'informativa di cui all'art. 13, comma 3, del Codice in materia di protezione dei dati personali" (Del. n. 359 del 22 novembre 2012, in Gazzetta Ufficiale del 19 dicembre 2012 n. 295);

TENUTO CONTO delle indicazioni fornite sul tema dal Gruppo di lavoro per la tutela dei dati personali ex art. 29, in particolare nella Opinion 04/2012 on Cookie Consent Exemption, adottata il 7 giugno 2012, e nel Working Document 02/2013 providing guidance on obtaining consent for cookies, adottato il 2 ottobre 2013 (disponibili rispettivamente ai link  http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/documentation/opinion-recommendation/files/2012/wp194_en.pdf e  http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/documentation/opinion-recommendation/files/2013/wp208_en.pdf);

TENUTO CONTO delle risultanze dei contributi pervenuti al Garante dai principali fornitori di servizi di comunicazione elettronica, nonché dalle associazioni dei consumatori e delle categorie economiche coinvolte che hanno partecipato alla suindicata consultazione pubblica;

CONSIDERATI gli ulteriori elementi emersi in occasione degli incontri tenutisi a settembre 2013 e febbraio 2014 presso l'Autorità, nell'ambito del tavolo di lavoro avviato dalla stessa al fine di sollecitare un nuovo e più diretto confronto con i suindicati soggetti, nonché con esponenti del mondo accademico e della ricerca che si occupano delle tematiche di interesse;

RITENUTO necessario adottare, ai sensi del combinato disposto degli artt. 13, comma 3, 122, comma 1 e 154, comma 1, lett. c), del Codice, un provvedimento di carattere generale, con il quale  oltre a individuare le modalità semplificate per rendere l'informativa online agli utenti sull'archiviazione dei c.d. cookie sui loro terminali da parte dei siti Internet visitati  si intende fornire idonee indicazioni sulle modalità con le quali procedere all'acquisizione del consenso degli stessi, laddove richiesto dalla legge;

CONSIDERATO che la disciplina relativa all'uso dei c.d. cookie riguarda anche altri strumenti analoghi (come ad esempio web beacon/web bug, clear GIF o altri), che consentono l'identificazione dell'utente o del terminale e che quindi devono essere ricompresi nell'ambito del presente provvedimento;

VISTE le osservazioni dell'Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento n. 1/2000;

RELATORE il dott. Antonello Soro;

PREMESSA

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All'interno di tale informativa, deve essere inserito anche il link aggiornato alle informative e ai moduli di consenso delle terze parti con le quali l'editore ha stipulato accordi per l'installazione di cookie tramite il proprio sito. Qualora l'editore abbia contatti indiretti con le terze parti, dovrà linkare i siti dei soggetti che fanno da intermediari tra lui e le stesse terze parti. Non si esclude l'eventualità che tali collegamenti con le terze parti siano raccolti all'interno di un unico sito web gestito da un soggetto diverso dall'editore, come nel caso dei concessionari.

Al fine di mantenere distinta la responsabilità degli editori da quella delle terze parti in relazione all'informativa resa e al consenso acquisito per i cookie di queste ultime tramite il proprio sito, si ritiene necessario che gli editori stessi acquisiscano, già in fase contrattuale, i suindicati link dalle terze parti (con ciò intendendosi anche gli stessi concessionari).

Nel medesimo spazio dell'informativa estesa deve essere richiamata la possibilità per l'utente (alla quale fa riferimento anche l'art. 122, comma 2, del Codice) di manifestare le proprie opzioni in merito all'uso dei cookie da parte del sito anche attraverso le impostazioni del browser, indicando almeno la procedura da eseguire per configurare tali impostazioni. Qualora, poi, le tecnologie utilizzate dal sito siano compatibili con la versione del browser utilizzata dall'utente, l'editore potrà predisporre un collegamento diretto con la sezione del browser dedicata alle impostazioni stesse.

Si ricorda che l'uso dei cookie rientra tra i trattamenti soggetti all'obbligo di notificazione al Garante ai sensi dell'art. 37, comma 1, lett. d), del Codice, laddove lo stesso sia finalizzato a "definire il profilo o la personalità dell'interessato, o ad analizzare abitudini o scelte di consumo, ovvero a  monitorare l'utilizzo di servizi di comunicazione elettronica con esclusione dei trattamenti tecnicamente indispensabili per fornire i servizi medesimi agli utenti".

L'uso dei cookie è, invece, sottratto all'obbligo di notificazione sulla base di quanto previsto dal provvedimento del Garante del 31 marzo 2004, che ha inserito espressamente, tra i trattamenti esonerati dal suindicato obbligo, quelli "relativi all'utilizzo di marcatori elettronici o di dispositivi analoghi installati, oppure memorizzati temporaneamente, e non persistenti, presso l'apparecchiatura terminale di un utente, consistenti nella sola trasmissione di identificativi di sessione in conformità alla disciplina applicabile, all'esclusivo  fine di agevolare l'accesso ai contenuti di un sito Internet" (deliberazione n. 1 del 31 marzo 2004, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 6 aprile 2004 n. 81).

Dal quadro sopra delineato, emerge pertanto che, mentre i cookie di profilazione, i quali hanno caratteristiche di permanenza nel tempo, sono soggetti all'obbligo di notificazione, i cookie che invece hanno finalità diverse e che rientrano nella categoria dei cookie tecnici, ai quali sono assimilabili anche i cookie analytics (v. punto 1, lett. a), del presente provvedimento), non debbono essere notificati al Garante.

6. Tempi di adeguamento.

Come già evidenziato in precedenza, il Garante è consapevole dell'impatto, anche economico, che la disciplina sui cookie avrà sull'intero settore della società dei servizi dell'informazione e, quindi, del fatto che la realizzazione delle misure necessarie a dare attuazione al presente provvedimento richiederà un notevole impegno, anche in termini di tempo.

In ragione di ciò, si ritiene pertanto congruo prevedere un periodo transitorio di un anno a decorrere dalla pubblicazione della presente decisione in Gazzetta Ufficiale per consentire ai soggetti interessati dal presente provvedimento di potersi avvalere delle modalità semplificate ivi individuate.

7. Conseguenze del mancato rispetto della disciplina in materia di cookie.

Si ricorda che per il caso di omessa informativa o di informativa inidonea, ossia che non presenti gli elementi indicati, oltre che nelle previsioni di cui all'art. 13 del Codice, nel presente provvedimento, è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da seimila a trentaseimila euro (art. 161 del Codice).

L'installazione di cookie sui terminali degli utenti in assenza del preventivo consenso degli stessi comporta, invece, la sanzione del pagamento di una somma da diecimila a centoventimila euro (art. 162, comma 2-bis, del Codice).

L'omessa o incompleta notificazione al Garante, infine, ai sensi di quanto previsto dall'art. 37, comma 1, lett. d), del Codice, è sanzionata con il pagamento di una somma da ventimila a centoventimila euro (art. 163 del Codice).

TUTTO CIO' PREMESSO IL GARANTE

1. ai sensi degli artt. 122, comma 1 e 154, comma 1, lett. h), del Codice -ai fini dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa che i gestori di siti web, come meglio specificati in premessa, sono tenuti a fornire agli utenti in relazione ai cookie e agli altri dispositivi installati da o per il tramite del proprio sito  stabilisce che nel momento in cui si accede alla home page (o ad altra pagina) di un sito web, deve immediatamente comparire in primo piano un banner di idonee dimensioni contenente le seguenti indicazioni:

b) che il sito consente anche l'invio di cookie "terze parti" (laddove ciò ovviamente accada);

c) il link all'informativa estesa, che deve contenere le seguenti ulteriori indicazioni relative a:

•  uso dei cookie tecnici e analytics;

•  possibilità di scegliere quali specifici cookie autorizzare;

• possibilità per l'utente di manifestare le proprie opzioni in merito all'uso dei cookie da parte del sito anche attraverso le impostazioni del browser, indicando almeno la procedura da eseguire per configurare tali impostazioni;

d) l'indicazione che alla pagina dell'informativa estesa è possibile negare il consenso all'installazione di qualunque cookie;

e) l'indicazione che la prosecuzione della navigazione mediante accesso ad altra area del sito o selezione di un elemento dello stesso (ad esempio, di un'immagine o di un link) comporta la prestazione del consenso all'uso dei cookie;

2. ai sensi dell'art. 154, comma 1, lett. c), del Codice  ai fini di mantenere distinta la responsabilità dei gestori di siti web, come meglio specificati in motivazione, da quella delle terze parti  prescrive ai medesimi gestori di acquisire già in fase contrattuale i collegamenti (link) alle pagine web contenenti le informative e i moduli per l'acquisizione del consenso relativo ai cookie delle terze parti (con ciò intendendosi anche i concessionari).

Si dispone che copia del presente provvedimento sia trasmessa al Ministero della giustizia ai fini della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana a cura dell'Ufficio pubblicazione leggi e decreti.

Roma, 8 maggio 2014

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Soro

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia

 

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